Principio 13
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PARITÀ NELLE CANDIDATURE, LIBERTÀ NELLA SCELTA
Le liste devono assicurare una presenza sostanzialmente paritaria di donne e uomini, garantendo uguali possibilità di candidatura, visibilità e partecipazione alla competizione elettorale.
Una volta assicurata la parità delle condizioni di partenza, ogni elettore deve poter scegliere liberamente un solo candidato, donna o uomo, senza essere obbligato a esprimere una seconda preferenza legata al genere.
La legge deve garantire pari opportunità di essere scelti, senza sostituirsi agli elettori nella determinazione del risultato.
Per gli incarichi non direttamente elettivi — Governo, giunte, autorità e organismi di nomina — possono invece essere previste regole dirette a garantire o migliorare l’equilibrio tra donne e uomini.
Questo articolo si aggiunge agli degli undici principi contenuti nel quaderno “La legge elettorale appartiene ai cittadini”.
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