ART. 4 – Sequestro conservativo e custodia dei beni dell’indagato
1. Per garantire future pretese risarcitorie, il pubblico ministero può richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato o imputato.
2. In caso di rischio di dispersione del patrimonio, il giudice può nominare un custode giudiziario incaricato della loro amministrazione.
3. Il sequestro e la custodia cessano con la sentenza penale definitiva.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla giustizia in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL
E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

Lascia un commento