Art. 2 – Principio di compenso minimo per copia
1. L’attività di gestione di ogni singola copia di prodotto editoriale comporta:
- ricezione;
- esposizione;
- vendita o resa;
- gestione amministrativa.
2. Per tale attività è riconosciuto un compenso minimo unitario, indipendente dal prezzo di copertina.
3. Il compenso minimo è definito con decreto direttoriale annuale, tenendo conto:
- del tempo medio di lavorazione per copia;
- dei costi operativi standard;
- dei parametri retributivi minimi di riferimento.
👉 Qui si rompe il legame tossico prezzo basso = lavoro sottopagato
Proposta di legge del 2017
Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014
P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta
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