Art. 2 – Principio di compenso minimo per copia

1. L’attività di gestione di ogni singola copia di prodotto editoriale comporta:

  • ricezione;
  • esposizione;
  • vendita o resa;
  • gestione amministrativa.

2. Per tale attività è riconosciuto un compenso minimo unitario, indipendente dal prezzo di copertina.

3. Il compenso minimo è definito con decreto direttoriale annuale, tenendo conto:

  • del tempo medio di lavorazione per copia;
  • dei costi operativi standard;
  • dei parametri retributivi minimi di riferimento.

👉 Qui si rompe il legame tossico prezzo basso = lavoro sottopagato

Proposta di legge del 2017

Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014

P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta

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