Art. 2 – Definizione di uso pubblico dell’informazione
1. È considerato uso pubblico dell’informazione a stampa:
- la consultazione gratuita di quotidiani e periodici in locali aperti al pubblico;
- l’utilizzo sistematico di articoli o estratti per rassegne stampa;
- la messa a disposizione dell’informazione a terzi, a fini professionali o commerciali.
2. Restano esclusi:
- l’uso strettamente personale;
- la consultazione domestica;
- la fruizione individuale di singole copie acquistate.
Proposta di legge del 2017
Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014
P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta
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