Art. 2 – Definizione di uso pubblico dell’informazione

1. È considerato uso pubblico dell’informazione a stampa:

  • la consultazione gratuita di quotidiani e periodici in locali aperti al pubblico;
  • l’utilizzo sistematico di articoli o estratti per rassegne stampa;
  • la messa a disposizione dell’informazione a terzi, a fini professionali o commerciali.

2. Restano esclusi:

  • l’uso strettamente personale;
  • la consultazione domestica;
  • la fruizione individuale di singole copie acquistate.

Proposta di legge del 2017

Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014

P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta

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