1. Il presente decreto disciplina le forme di compensazione economica per l’uso pubblico, collettivo o professionale delle pubblicazioni quotidiane e periodiche su supporto cartaceo. 2. Le disposizioni sono finalizzate a:
Categoria: Decreto Attuativo 3°
Compensazione per l’uso pubblico e professionale dell’informazione a stampa
Autorità competente:
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
🔍 Perché questo decreto “chiude il cerchio”
– Introduce un principio di valore dell’informazione, non una tassa
– Sposta risorse da chi usa → a chi produce e diffonde
– Non grava sul bilancio statale
– Rafforza direttamente la rete delle edicole riconosciute
Art. 2 – Definizione di uso pubblico dell’informazione
1. È considerato uso pubblico dell’informazione a stampa: 2. Restano esclusi:
Art. 3 – Compensazione per la consultazione nei locali pubblici
1. I soggetti che mettono a disposizione dei clienti pubblicazioni cartacee in corso di validità: 2. La compensazione avviene: 3. I criteri di applicazione tengono conto: 👉 Qui non si tassa il bar, si riconosce valore all’informazione.
Art. 4 – Rassegne stampa e utilizzi professionali
1. I soggetti che forniscono rassegne stampa o servizi di aggregazione di contenuti editoriali: 2. La compensazione è determinata in misura percentuale sui corrispettivi fatturati per tali servizi. 3. I proventi confluiscono in un fondo dedicato al sostegno della filiera della stampa. 👉 Questo colpisce dove oggi il valore viene estratto, non a valle.
Art. 5 – Fondo per la sostenibilità dei presìdi informativi
1. È istituito presso il Dipartimento un fondo vincolato destinato a: 2. Il fondo è alimentato:
Art. 6 – Gestione, vigilanza e trasparenza
1. Il Dipartimento definisce: 2. Le risorse sono redistribuite: 3. È prevista rendicontazione annuale pubblica.