Principio 16

Diritto alla candidatura individuale

Ogni cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità deve poter presentare, nel rispetto di condizioni ragionevoli stabilite dalla legge, la propria candidatura individuale in un collegio elettorale, anche senza appartenere o essere collegato a un partito, a una lista o a una coalizione.

La candidatura individuale deve essere sostenuta da un numero adeguato di sottoscrizioni di elettori del collegio, sufficiente a dimostrarne un minimo radicamento territoriale ma non tale da costituire un ostacolo sostanziale all’esercizio del diritto di candidatura.

Il voto espresso per un candidato indipendente è attribuito esclusivamente a quel candidato e non può essere trasferito o conteggiato a favore di alcun partito, lista o coalizione.

Qualora il candidato indipendente raggiunga nel proprio collegio il risultato necessario all’attribuzione di un seggio, è proclamato eletto. I voti da lui ottenuti restano in ogni caso voti validamente espressi ai fini della determinazione complessiva del consenso elettorale.

Nessun cittadino deve essere obbligato ad ottenere l’approvazione di un’organizzazione politica per poter sottoporre direttamente la propria candidatura al giudizio degli elettori.

Questo articolo si aggiunge agli degli undici principi contenuti nel quaderno “La legge elettorale appartiene ai cittadini”.
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