ART. 1 – Sospensione obbligatoria dell’azione civile in presenza di procedimento penale
1. Quando da un fatto possano derivare sia responsabilità penale che civile, l’azione civile per il risarcimento del danno è sospesa obbligatoriamente fino alla definizione del giudizio penale con sentenza irrevocabile.
2. La sospensione opera nel processo civile ordinario e rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale.
3. Sono nulli tutti gli atti processuali civili compiuti in violazione della sospensione.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla giustizia in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL
E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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