ART. 2 – Divieto di risarcimento al provocatore

1. Quando il giudice penale accerta che un fatto dannoso è stato commesso in reazione immediata a un reato diretto contro la persona, i beni o la libertà dell’autore della reazione, nessun risarcimento del danno è dovuto alla persona responsabile del reato originario.

2. Il divieto opera anche se la reazione integra un reato colposo o un eccesso colposo, ferma restando l’eventuale pena penale.

3. È ammesso il risarcimento solo quando la reazione costituisce un reato doloso autonomo, non determinato dallo stato di pericolo generato dal provocatore.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla giustizia in formato .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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