ART. 3 – Divieto di instaurazione o prosecuzione dell’azione civile fino al giudicato penale
1. L’azione civile non può essere proposta né proseguita finché il procedimento penale relativo ai medesimi fatti non sia definito in tutti i gradi di giudizio.
2. Il divieto si applica anche alla costituzione di parte civile e alle domande di provvisionale.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla giustizia in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL
E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

Lascia un commento