Art. 7 – Comunicazioni commerciali e tutela del presidio informativo
1. Le comunicazioni commerciali relative ad abbonamenti a pubblicazioni quotidiane e periodiche, diffuse all’interno di prodotti editoriali venduti tramite presìdi informativi riconosciuti, devono rispettare i principi di correttezza, trasparenza e leale concorrenza all’interno della filiera.
2. È fatto divieto di diffondere, all’interno delle pubblicazioni di cui al comma 1, comunicazioni commerciali che:
- promuovano condizioni economiche significativamente più vantaggiose rispetto a quelle praticabili presso il presidio informativo;
- inducano il consumatore a bypassare il canale di vendita fisico quale modalità esclusiva di accesso al prodotto;
- configurino pratiche di dumping commerciale interno alla filiera distributiva.
3. Le comunicazioni commerciali sugli abbonamenti sono consentite esclusivamente qualora:
- prevedano il ritiro delle copie presso il presidio informativo;
- riconoscano al presidio informativo una compensazione economica congrua;
- offrano vantaggi non basati esclusivamente sul prezzo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in coerenza con i principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, in quanto compatibili con la normativa vigente.
5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo:
- i soggetti editoriali inadempienti possono essere esclusi dalle misure di sostegno pubblico;
- la reiterazione delle violazioni rileva ai fini della valutazione dell’accesso ai benefici previsti per la filiera.
NOTA INTEGRATIVA
Alla clausola di cui all’Art. 7
Comunicazioni commerciali e tutela del presidio informativo
Premessa
La presente nota integra e chiarisce la ratio dell’Art. 7 del Decreto attuativo n. 2, al fine di facilitarne la corretta interpretazione e applicazione da parte dei soggetti della filiera editoriale.
1. Contesto e criticità rilevata
Negli ultimi anni si è diffusa la pratica di promuovere abbonamenti a pubblicazioni quotidiane e periodiche:
- all’interno delle stesse copie vendute tramite presìdi informativi;
- a condizioni economiche fortemente più vantaggiose rispetto al canale fisico;
- con modalità tali da spostare il rapporto commerciale esclusivamente verso l’editore.
Tale pratica determina:
una compressione del valore del lavoro distributivo;
- uno squilibrio concorrenziale interno alla filiera;
- un effetto distorsivo sul consumatore, che riceve un messaggio commerciale veicolato tramite un canale penalizzato dalla stessa comunicazione.
2. Finalità della clausola
L’Art. 7 non introduce un divieto generalizzato di pubblicità degli abbonamenti, ma:
- tutela il principio di leale concorrenza verticale;
- salvaguarda la sostenibilità economica dei presìdi informativi riconosciuti;
- impedisce che il canale fisico venga utilizzato come mero strumento di acquisizione clienti a danno dello stesso.
La clausola si inserisce coerentemente negli obiettivi del Decreto 2, che riconosce un valore economico minimo all’attività di gestione e vendita della stampa.
3. Coerenza con l’autodisciplina pubblicitaria
Le disposizioni dell’Art. 7 richiamano i principi di correttezza, trasparenza e non aggressività commerciale sanciti dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.
In particolare, si intende prevenire forme di comunicazione che:
- sfruttino un mezzo di diffusione senza riconoscerne il valore economico;
- inducano comportamenti di acquisto basati su condizioni non replicabili dal canale utilizzato;
- alterino l’equilibrio informativo tra i diversi attori della filiera.
4. Ambito applicativo
La clausola:
- si applica esclusivamente alle pubblicazioni vendute tramite presìdi informativi riconosciuti;
- non riguarda la pubblicità diffusa su canali autonomi (digitale, direct mailing, piattaforme);
- non limita la libertà editoriale, ma disciplina le modalità di utilizzo commerciale del canale fisico.
Sono considerate pienamente compatibili:
- le campagne di abbonamento con ritiro in edicola;
- le offerte con vantaggi non basati esclusivamente sul prezzo;
- i modelli che prevedano una compensazione economica al presidio informativo.
5. Effetti attesi
L’applicazione dell’Art. 7 consente di:
- ridurre pratiche di dumping interno alla filiera;
- rafforzare la sostenibilità economica dei presìdi informativi;
- rendere più trasparente e corretto il rapporto tra editori, distributori e punti vendita;
- favorire modelli di abbonamento integrati e collaborativi.
Conclusione
La clausola integrativa rappresenta uno strumento di riequilibrio e modernizzazione del rapporto tra editori e rete distributiva, coerente con le finalità di interesse pubblico perseguite dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, senza introdurre nuovi oneri normativi o limitazioni indebite alla libertà commerciale.
Proposta di legge del 2017
Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014
P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta
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