Art. 7 – Comunicazioni commerciali e tutela del presidio informativo

1. Le comunicazioni commerciali relative ad abbonamenti a pubblicazioni quotidiane e periodiche, diffuse all’interno di prodotti editoriali venduti tramite presìdi informativi riconosciuti, devono rispettare i principi di correttezza, trasparenza e leale concorrenza all’interno della filiera.

2. È fatto divieto di diffondere, all’interno delle pubblicazioni di cui al comma 1, comunicazioni commerciali che:

  • promuovano condizioni economiche significativamente più vantaggiose rispetto a quelle praticabili presso il presidio informativo;
  • inducano il consumatore a bypassare il canale di vendita fisico quale modalità esclusiva di accesso al prodotto;
  • configurino pratiche di dumping commerciale interno alla filiera distributiva.

3. Le comunicazioni commerciali sugli abbonamenti sono consentite esclusivamente qualora:

  • prevedano il ritiro delle copie presso il presidio informativo;
  • riconoscano al presidio informativo una compensazione economica congrua;
  • offrano vantaggi non basati esclusivamente sul prezzo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in coerenza con i principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, in quanto compatibili con la normativa vigente.

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo:

  • i soggetti editoriali inadempienti possono essere esclusi dalle misure di sostegno pubblico;
  • la reiterazione delle violazioni rileva ai fini della valutazione dell’accesso ai benefici previsti per la filiera.

NOTA INTEGRATIVA

Alla clausola di cui all’Art. 7

Comunicazioni commerciali e tutela del presidio informativo

Premessa

La presente nota integra e chiarisce la ratio dell’Art. 7 del Decreto attuativo n. 2, al fine di facilitarne la corretta interpretazione e applicazione da parte dei soggetti della filiera editoriale.

1. Contesto e criticità rilevata

Negli ultimi anni si è diffusa la pratica di promuovere abbonamenti a pubblicazioni quotidiane e periodiche:

  • all’interno delle stesse copie vendute tramite presìdi informativi;
  • a condizioni economiche fortemente più vantaggiose rispetto al canale fisico;
  • con modalità tali da spostare il rapporto commerciale esclusivamente verso l’editore.

Tale pratica determina:

una compressione del valore del lavoro distributivo;

  • uno squilibrio concorrenziale interno alla filiera;
  • un effetto distorsivo sul consumatore, che riceve un messaggio commerciale veicolato tramite un canale penalizzato dalla stessa comunicazione.

2. Finalità della clausola

L’Art. 7 non introduce un divieto generalizzato di pubblicità degli abbonamenti, ma:

  • tutela il principio di leale concorrenza verticale;
  • salvaguarda la sostenibilità economica dei presìdi informativi riconosciuti;
  • impedisce che il canale fisico venga utilizzato come mero strumento di acquisizione clienti a danno dello stesso.

La clausola si inserisce coerentemente negli obiettivi del Decreto 2, che riconosce un valore economico minimo all’attività di gestione e vendita della stampa.

3. Coerenza con l’autodisciplina pubblicitaria

Le disposizioni dell’Art. 7 richiamano i principi di correttezza, trasparenza e non aggressività commerciale sanciti dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.

In particolare, si intende prevenire forme di comunicazione che:

  • sfruttino un mezzo di diffusione senza riconoscerne il valore economico;
  • inducano comportamenti di acquisto basati su condizioni non replicabili dal canale utilizzato;
  • alterino l’equilibrio informativo tra i diversi attori della filiera.

4. Ambito applicativo

La clausola:

  • si applica esclusivamente alle pubblicazioni vendute tramite presìdi informativi riconosciuti;
  • non riguarda la pubblicità diffusa su canali autonomi (digitale, direct mailing, piattaforme);
  • non limita la libertà editoriale, ma disciplina le modalità di utilizzo commerciale del canale fisico.

Sono considerate pienamente compatibili:

  • le campagne di abbonamento con ritiro in edicola;
  • le offerte con vantaggi non basati esclusivamente sul prezzo;
  • i modelli che prevedano una compensazione economica al presidio informativo.

5. Effetti attesi

L’applicazione dell’Art. 7 consente di:

  • ridurre pratiche di dumping interno alla filiera;
  • rafforzare la sostenibilità economica dei presìdi informativi;
  • rendere più trasparente e corretto il rapporto tra editori, distributori e punti vendita;
  • favorire modelli di abbonamento integrati e collaborativi.

Conclusione

La clausola integrativa rappresenta uno strumento di riequilibrio e modernizzazione del rapporto tra editori e rete distributiva, coerente con le finalità di interesse pubblico perseguite dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, senza introdurre nuovi oneri normativi o limitazioni indebite alla libertà commerciale.

Proposta di legge del 2017

Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014

P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta

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