ART. 9 – Tetto massimo complessivo ai risarcimenti

1. Il risarcimento complessivo per danni alla persona non può superare l’importo corrispondente a dieci annualità del reddito medio pro capite ISTAT dell’anno precedente al fatto.

2. Tale limite è complessivo, indipendentemente dal numero delle parti civili.

In caso di pluralità di danneggiati, il giudice ripartisce l’importo complessivo in proporzione.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla giustizia in formato .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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