Decreto legislativo per la costituzione del Fondo nazionale per la giustizia accessibile.
Art. 1 – Istituzione del Fondo
1. È istituito presso il Ministero della Giustizia il Fondo nazionale per la giustizia accessibile, destinato al potenziamento del patrocinio gratuito e dei servizi di orientamento legale.
2. Il Fondo è cofinanziato da risorse nazionali e fondi UE.
Art. 2 – Destinazione delle risorse
a) Copertura parziale o totale delle spese legali per cittadini a basso reddito.
b) Creazione di sportelli di assistenza legale nei tribunali.
c) Formazione per avvocati volontari accreditati.
Art. 3 – Gestione e controllo
Il Fondo è gestito dal Ministero, con comitato di vigilanza composto da rappresentanti del MEF e del CSM giudicante.
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