1. Nei CPR sono attivati fin dal primo mese: a) moduli informativi sui diritti e doveri; b) orientamento linguistico di base; c) informazione sulle procedure di rimpatrio. 2. Tali attività non costituiscono titolo per benefici giuridici o permessi. 3. La partecipazione o il rifiuto è valutata esclusivamente ai fini della gestione interna del centro e della valutazione del rischio.
Art. 15 – Sistema premiale interno
Condotta corretta e partecipazione alle attività → accesso a benefici interni (spazi, contatti familiari, attività). Nessun effetto sui procedimenti legali.
Art. 14 – Attività interne volontarie nei CPR
Possibile svolgere attività ausiliarie su base esclusivamente volontaria, senza effetti su espulsione o permessi. Supervisione da parte di organismi indipendenti.
Art. 13 – Coordinamento internazionale
Nessun minore è trasferito senza garanzie formali del Paese di destinazione.
Art. 12 – Minori autori di reati gravi
Misure di sicurezza minorili (comunità protette, percorsi educativi) in alternativa all’espulsione.
Art. 10 – Minori non accompagnati
Rimpatrio assistito possibile solo se garantita presa in carico familiare o istituzionale adeguata.
Art. 11 – Minori con famiglia
Il minore segue l’espulsione dei genitori solo se è garantita tutela e sicurezza; altrimenti si separano i procedimenti.
Art. 9 – Principio generale
Il minore straniero non può essere espulso salvo decisione del Tribunale per i minorenni e solo se nel suo superiore interesse.
Art. 8 – Espulsi da altri Stati Schengen Espulsione verso Paese terzo sicuro
1️⃣ Se uno straniero rintracciato in Italia è segnalato nel SIS II come destinatario di divieto di ingresso o espulsione da altro Stato membro: 2️⃣ Se lo Stato segnalante conferma la riammissione e fornisce i documenti necessari: ➡️ trasferimento diretto al Paese membro che ha emesso l’espulsione. 3️⃣ Se la riammissione non è possibile entro 30 giorni per mancanza di […]
Art. 6 – Pressione diplomatica
L’espulsione verso Paesi cooperativi può realizzarsi attraverso l’istituzione di Canali privilegiati. In caso di Paesi di origine dell’espulso non cooperativi che rifiutano sistematicamente la riammissione prevedere restrizioni progressive: