1. Tutti i procedimenti sono gestiti su piattaforma digitale nazionale interoperabile. 2. Il Ministero della Giustizia è titolare del trattamento dei dati e responsabile del servizio della Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti. L’Agenzia per l’Italia Digitale e SOGEI operano quali soggetti attuatori tecnici, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.
Art. 4 – Coordinamento Stato–Regioni e LEP
Le prestazioni minime degli Sportelli e delle quote ERP destinate sono definite come LEP. Le modalità attuative sono stabilite con intesa in Conferenza Stato–Regioni. Allegato A – Tecnico Operativo decreto salvaguardia al Decreto di salvaguardia ai sensi dell’articolo 20 della legge “Procedura semplificata per il rilascio degli immobili occupati senza titolo e per la tutela dei soggetti fragili” 1. Obiettivo […]
Art. 5 – Fondo di Garanzia per i Proprietari Locatori
Istituito presso il MEF per indennizzare i proprietari per canoni non riscossi, spese legali e danni documentati. Criteri di accesso 1. Possono accedere al Fondo i proprietari persone fisiche, condomini e persone giuridiche che: * abbiano stipulato regolare contratto di locazione o siano titolari dell’immobile; * abbiano attivato la procedura di rilascio secondo la normativa vigente; * non abbiano già […]
Art. 3 – Sportello “Sfratti e Soluzioni Abitative”
Presso ogni Comune capoluogo è istituito lo Sportello che coordina servizi sociali, Prefettura e associazioni, per certificare situazioni di fragilità e favorire ricollocamenti abitativi.
Art. 2 – Termini massimi per l’esecuzione degli sfratti
L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata entro 45 giorni di calendario dalla richiesta del locatore “termine ordinatorio con obbligo di motivazione rafforzata per rinvii”. Non può essere rinviata oltre due volte salvo motivi eccezionali e documentati. Le eventuali sospensioni o proroghe concesse per comprovati motivi sociali, sanitari o di sicurezza devono essere eseguite entro e non oltre 30 giorni […]
Art. 1 Finalità
La presente legge disciplina le procedure di rilascio degli immobili locati al fine di garantire: a) l’effettività del diritto di proprietà privata; b) la tutela dei soggetti fragili; c) tempi certi e digitalizzati di esecuzione; d) cooperazione istituzionale e sociale.