Art. 2 – Termini massimi per l’esecuzione degli sfratti
L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata entro 45 giorni di calendario dalla richiesta del locatore “termine ordinatorio con obbligo di motivazione rafforzata per rinvii”. Non può essere rinviata oltre due volte salvo motivi eccezionali e documentati.
Le eventuali sospensioni o proroghe concesse per comprovati motivi sociali, sanitari o di sicurezza devono essere eseguite entro e non oltre 30 giorni di Calendario dalla notifica del provvedimento. Decorso tale termine, la procedura esecutiva deve proseguire senza ulteriori dilazioni, salvo provvedimenti eccezionali e motivati del giudice, da adottarsi con decreto motivato e comunicato alle parti.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo
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