Il debitore non può essere sfrattato fino al completamento della procedura di vendita, salvo esigenze di sicurezza. È tenuto alla manutenzione e collaborazione con il custode.
Categoria: Titolo II – Tutela dell’abitazione principale nelle esecuzioni immobiliari
Art. 15-bis – Clausola di sospensione temporanea e obblighi del debitore
La sospensione non può superare i 12 mesi ed è subordinata alla collaborazione del debitore. Decade automaticamente in caso di condotte ostative.
Art. 16 – Tutela dell’inquilino regolare
Art. 16 – Tutela dell’inquilino regolare Gli inquilini con contratto registrato prima del pignoramento possono restare fino a scadenza o vendita.
Art. 17 – Prelazione sociale
Prelazione per debitore residente o enti sociali per riacquisto agevolato della prima casa.
Art. 17-bis – Ricollocamento e protocolli sociali
Obbligo di notifica ai servizi sociali in caso di pignoramento per presa in carico entro 30 giorni.
Art. 18 – Coordinamento con le procedure di rilascio
Le tutele della residenza principale si coordinano con quelle del Titolo I, nel rispetto dei limiti temporali previsti.