La presente legge dà attuazione ai principi del diritto internazionale e dell’Unione Europea in materia di tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento a: Ogni misura deve essere motivata, proporzionata e soggetta a controllo giurisdizionale.
Categoria: Espulsioni
Art. 1 – Finalità
La legge disciplina le misure applicabili agli stranieri destinatari di espulsione, garantendo la sicurezza pubblica e la tutela dei diritti fondamentali.
Art. 2 – Stranieri non rimpatriabili
È non rimpatriabile lo straniero la cui espulsione non è temporaneamente eseguibile per: a) mancato riconoscimento da parte dello Stato di origine, b) assenza di documenti validi, c) cause diplomatiche o operative non imputabili allo straniero, d) impedimenti logistici o sospensioni temporanee.
Art. 3 – Misure di sicurezza speciali per soggetti pericolosi
Quando lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza pubblica: Revisione giudiziale ogni 3 mesi per verificare pericolosità attuale e proporzionalità della misura.
Art. 4 – Trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio
1. Il trattenimento nei CPR è disposto esclusivamente quando: a) sussistono fondati elementi per ritenere realisticamente eseguibile il rimpatrio entro un termine ragionevole; b) il soggetto presenta rischio concreto di fuga o pericolosità per l’ordine pubblico. 2. Il trattenimento ha durata massima di 6 mesi. 3. La proroga fino a un massimo complessivo di 12 mesi è ammessa solo se: […]
Art. 5 – Reingresso illegale
Chi rientra nel territorio italiano dopo espulsione senza autorizzazione: ➡️ Reato punito con la reclusione 2–5 anni e immediata riattivazione dell’espulsione.
Art. 6 – Pressione diplomatica
L’espulsione verso Paesi cooperativi può realizzarsi attraverso l’istituzione di Canali privilegiati. In caso di Paesi di origine dell’espulso non cooperativi che rifiutano sistematicamente la riammissione prevedere restrizioni progressive:
Art. 7 – Espulsione verso Paese terzo sicuro
Il soggetto può chiedere espulsione verso Paese terzo che accetti formalmente l’ingresso e garantisca sicurezza individuale. Controllo giudiziale obbligatorio.
Art. 8 – Espulsi da altri Stati Schengen Espulsione verso Paese terzo sicuro
1️⃣ Se uno straniero rintracciato in Italia è segnalato nel SIS II come destinatario di divieto di ingresso o espulsione da altro Stato membro: 2️⃣ Se lo Stato segnalante conferma la riammissione e fornisce i documenti necessari: ➡️ trasferimento diretto al Paese membro che ha emesso l’espulsione. 3️⃣ Se la riammissione non è possibile entro 30 giorni per mancanza di […]
Art. 9 – Principio generale
Il minore straniero non può essere espulso salvo decisione del Tribunale per i minorenni e solo se nel suo superiore interesse.