Art. 4 – Trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio

1. Il trattenimento nei CPR è disposto esclusivamente quando:

a) sussistono fondati elementi per ritenere realisticamente eseguibile il rimpatrio entro un termine ragionevole;

b) il soggetto presenta rischio concreto di fuga o pericolosità per l’ordine pubblico.

2. Il trattenimento ha durata massima di 6 mesi.

3. La proroga fino a un massimo complessivo di 12 mesi è ammessa solo se:

a) sono in corso procedure consolari avanzate e documentate;

b) il rimpatrio risulta operativamente imminente.

4. Il trattenimento non può essere prorogato nei confronti di soggetti per i quali:

a) sia accertata l’impossibilità oggettiva di rimpatrio;

b) non emergano elementi nuovi idonei a superare tale impossibilità.

5. In tali casi, il soggetto è inserito senza ritardo nelle misure di cui al Capo VII.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla sicurezza/espulsioni in .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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