Categoria: Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 – Delega al Governo per l’attuazione urgente

Il Governo è delegato ad adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) uno o più decreti legislativi per: b) i decreti regolamentari per: il Registro di controllo biometrico (Art. 25) le procedure di riammissione intra-Schengen (Art. 8) le attività interne volontarie nei CPR (Art. 14) i programmi obbligatori nei CPR dopo 12 mesi (Art. 16) Qui […]

Art. 32 – Coperture e risorse

Il Ministero dell’Interno è autorizzato: Ulteriori fondi sono reperiti tramite: Gli oneri sono quantificati con decreto del MEF, sentito il Ministero dell’Interno I decreti legislativi di cui all’articolo 31 provvedono al necessario coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.