Il minore straniero non può essere espulso salvo decisione del Tribunale per i minorenni e solo se nel suo superiore interesse.
Categoria: Capo IV – Tutela dei minori
Art. 10 – Minori non accompagnati
Rimpatrio assistito possibile solo se garantita presa in carico familiare o istituzionale adeguata.
Art. 11 – Minori con famiglia
Il minore segue l’espulsione dei genitori solo se è garantita tutela e sicurezza; altrimenti si separano i procedimenti.
Art. 12 – Minori autori di reati gravi
Misure di sicurezza minorili (comunità protette, percorsi educativi) in alternativa all’espulsione.
Art. 13 – Coordinamento internazionale
Nessun minore è trasferito senza garanzie formali del Paese di destinazione.