La legge disciplina le misure applicabili agli stranieri destinatari di espulsione, garantendo la sicurezza pubblica e la tutela dei diritti fondamentali.
Categoria: Capo II – Espulsione e trattenimento
Art. 2 – Stranieri non rimpatriabili
È non rimpatriabile lo straniero la cui espulsione non è temporaneamente eseguibile per: a) mancato riconoscimento da parte dello Stato di origine, b) assenza di documenti validi, c) cause diplomatiche o operative non imputabili allo straniero, d) impedimenti logistici o sospensioni temporanee.
Art. 3 – Misure di sicurezza speciali per soggetti pericolosi
Quando lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza pubblica: Revisione giudiziale ogni 3 mesi per verificare pericolosità attuale e proporzionalità della misura.
Art. 4 – Trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio
1. Il trattenimento nei CPR è disposto esclusivamente quando: a) sussistono fondati elementi per ritenere realisticamente eseguibile il rimpatrio entro un termine ragionevole; b) il soggetto presenta rischio concreto di fuga o pericolosità per l’ordine pubblico. 2. Il trattenimento ha durata massima di 6 mesi. 3. La proroga fino a un massimo complessivo di 12 mesi è ammessa solo se: […]
Art. 5 – Reingresso illegale
Chi rientra nel territorio italiano dopo espulsione senza autorizzazione: ➡️ Reato punito con la reclusione 2–5 anni e immediata riattivazione dell’espulsione.