Art. 2 – Definizione di presidio informativo
1. È definito presidio informativo il punto vendita che:
- svolge attività prevalente di vendita di stampa quotidiana e periodica;
- assicura continuità di apertura e pluralità dell’offerta editoriale;
- opera in modo stabile su un territorio definito.
2. Il riconoscimento di presidio informativo è condizione necessaria per l’accesso:
- a misure di sostegno pubblico;
- a regimi di tutela della rete;
- a eventuali compensazioni economiche previste da decreti successivi.
Proposta di legge del 2017
Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014
P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta
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