Art. 2 – Definizione di presidio informativo

1. È definito presidio informativo il punto vendita che:

  • svolge attività prevalente di vendita di stampa quotidiana e periodica;
  • assicura continuità di apertura e pluralità dell’offerta editoriale;
  • opera in modo stabile su un territorio definito.

2. Il riconoscimento di presidio informativo è condizione necessaria per l’accesso:

  • a misure di sostegno pubblico;
  • a regimi di tutela della rete;
  • a eventuali compensazioni economiche previste da decreti successivi.

Proposta di legge del 2017

Contrasto con IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) del 2014

P.s. – Consiglio di leggere bene e attentamente le analisi di ChatGPT e pubblicate in PDF… per capire meglio la Proposta

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