La legge elettorale passa al Senato
I cittadini torneranno a scegliere i propri rappresentanti o dovranno limitarsi a ratificare le scelte dei partiti?
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Da attenzionare con urgenza
Con l’A.S. 1971 il cittadino vedrà i nomi sulla scheda, ma non potrà sceglierne nessuno.
Il testo è ora all’esame del Senato e sono stati presentati emendamenti che potrebbero modificarne anche il sistema delle preferenze. Questa pagina distingue pertanto il testo trasmesso il 17 luglio dalle successive proposte emendative.
Il DDL
Il partito stabilisce l’ordine degli eletti
La proposta alternativa
Il partito presenta i candidati, l’elettore stabilisce l’ordine
Documentazione già inviata ai componenti della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato
I tre documenti sono ora raccolti in un unico dossier
DOSSIER – LEGGE ELETTORALE AL SENATO
Analisi concreta dell’A.S. 1971, possibili criticità costituzionali e proposta alternativa.
Scarica il dossier completo – PDF
A cura di Oriano Ciamberlini – Dialoghi-AI.it
AGGIORNAMENTO URGENTE – 2 SETTEMBRE 2026
Una clausola referendaria per lasciare ai cittadini una via di scelta
Durante l’esame parlamentare dell’A.S. 1971 è stata elaborata una proposta di emendamento che affronta un problema essenziale: rendere concretamente praticabile l’eventuale abrogazione referendaria della nuova legge elettorale senza lasciare il Paese privo di una disciplina immediatamente applicabile.
La proposta prevede che, qualora entro dodici mesi venga promossa l’abrogazione referendaria della nuova disciplina e il referendum abbia esito favorevole, torni ad applicarsi la legge elettorale vigente immediatamente prima della riforma, per espressa disposizione approvata preventivamente dal Parlamento.
Non è una proposta contro una maggioranza o a favore di un’opposizione: è una clausola di garanzia affinché una futura decisione degli elettori possa produrre effetti concreti.
Testo aggiornato al 5 settembre 2026 e suscettibile di coordinamento tecnico da parte degli Uffici legislativi parlamentari.
Il disegno di legge A.S. 1971, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, modifica profondamente il sistema di elezione dei deputati e dei senatori.
Pagina aggiornata al 24 luglio 2026 – Consulta il testo ufficiale e l’iter sul sito del Senato
Il testo viene presentato come un sistema proporzionale accompagnato da un premio di governabilità. Ma, una volta tradotto concretamente, emerge un elemento che non può essere considerato secondario:
sul territorio nazionale scompaiono completamente le preferenze e l’elettore non può scegliere nessuno dei candidati riportati sulla scheda.
Le liste ordinarie sono bloccate. Anche i 70 deputati e i 35 senatori destinati all’eventuale premio vengono individuati attraverso ulteriori elenchi predisposti preventivamente dai partiti o dalle coalizioni.
Il cittadino vede i nomi, ma non può modificare l’ordine deciso dalle segreterie. Può scegliere il simbolo, non la persona che lo rappresenterà.
Il punto centrale: i partiti non propongono soltanto i candidati, determinano gli eletti
I partiti sono strumenti indispensabili della democrazia rappresentativa. Ma dovrebbero selezionare e proporre i candidati, non determinare preventivamente tutti gli eletti.
Con il sistema contenuto nell’A.S. 1971, i partiti:
- decidono chi può candidarsi;
- stabiliscono l’ordine dei candidati;
- presentano liste interamente bloccate;
- predispongono un secondo elenco per i seggi del premio;
- possono collocare gli stessi candidati in più collegi;
- stabiliscono chi occupa le posizioni con maggiori probabilità di elezione.
All’elettore resta il potere di scegliere una lista o una coalizione, ma non quello di indicare quale persona debba rappresentarlo.
La presenza dei nomi sulla scheda non equivale alla possibilità di sceglierli.
Un candidato collocato al primo posto viene favorito dal partito; un candidato collocato più in basso può essere escluso anche se sarebbe personalmente preferito da molti elettori. Il rapporto tra eletto e territorio rischia così di essere sostituito dal rapporto tra il candidato e la struttura politica che gli assegna la posizione in lista.
Due categorie di candidati bloccati
Il DDL non si limita a conservare le liste bloccate ordinarie.
Introduce anche speciali liste circoscrizionali per l’attribuzione dell’eventuale premio di governabilità:
- 70 seggi alla Camera;
- 35 seggi al Senato.
In caso di coalizione, tali elenchi sono comuni ai partiti coalizzati e contengono tanti candidati quanti sono i seggi-premio assegnati alla circoscrizione. Anche questi candidati sono proclamati secondo un ordine determinato prima del voto.
Si creano quindi due livelli:
- i candidati delle normali liste di partito;
- i candidati inseriti negli elenchi destinati al premio.
In nessuno dei due casi il cittadino può esprimere una preferenza nominativa.
Un premio che non viene aggiunto ai seggi esistenti
Il premio non aumenta il numero complessivo dei parlamentari. I 70 seggi della Camera e i 35 del Senato vengono sottratti preventivamente al gruppo dei seggi proporzionali e riservati all’eventuale vincitore.
Il premio scatta soltanto se la stessa lista o coalizione:
- arriva prima alla Camera;
- arriva prima al Senato;
- raggiunge almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere;
- presenta collegamenti corrispondenti nei due rami del Parlamento.
Se queste condizioni non si verificano, non esiste alcun ballottaggio e tutti i seggi vengono distribuiti proporzionalmente.
Il meccanismo è complesso, ma il risultato politico è semplice:
se il premio viene attribuito, 105 parlamentari vengono eletti attraverso elenchi predisposti preventivamente senza alcuna scelta nominativa dell’elettore.
Due concezioni opposte della rappresentanza
| A.S. 1971 | Proposta “La legge elettorale è proprietà dei cittadini” |
|---|---|
| L’elettore sceglie la lista, non il candidato | L’elettore sceglie direttamente un candidato |
| Liste interamente bloccate | Preferenza nominativa |
| Ordine degli eletti deciso dai partiti | Graduatoria determinata dai voti personali |
| Candidature multiple consentite | Una sola candidatura chiaramente individuabile |
| Secondo elenco bloccato per il premio | Premio limitato senza creare un elenco separato di candidati |
| Il rapporto principale è tra candidato e partito | Il rapporto principale è tra eletto, elettori e territorio |
| Il partito seleziona e determina gli eletti | Il partito propone; i cittadini scelgono |
| Il voto al simbolo ratifica un ordine già stabilito | Il voto costruisce realmente l’ordine degli eletti |
I documenti
1. Come funzionerebbe concretamente l’A.S. 1971
Una lettura operativa del testo approvato dalla Camera: modalità di voto, liste bloccate, premio, soglie, struttura numerica e individuazione degli eletti.
Scarica il PDF – Analisi dell’A.S. 1971
2. Profili di possibile criticità costituzionale
Una nota sui principali quesiti che il Parlamento dovrebbe approfondire prima dell’approvazione definitiva:
- totale assenza di preferenze;
- doppio livello di liste bloccate;
- premio nazionale per il Senato;
- voto dei fuori sede nella circoscrizione di domicilio;
- differenze di trattamento fra liste sopra e sotto soglia;
- applicazione della riforma alle prime elezioni successive.
Scarica il PDF – Profili di possibile criticità costituzionale
3. La proposta alternativa messa a terra
Non soltanto principi generali, ma un sistema concretamente applicabile: candidature, preferenza unica, collegi, ripartizione dei seggi, resti, premio e tutela delle opposizioni.
Scarica il PDF – La messa a terra della proposta
4. Seguire l’iter parlamentare
Il testo è stato trasmesso al Senato come A.S. 1971 e assegnato alla 1ª Commissione permanente Affari costituzionali. Il riferimento alla versione esaminata dovrà essere aggiornato qualora il Senato approvi emendamenti o un nuovo testo.
Una proposta alternativa, non una proposta di parte
Il progetto pubblicato su Dialoghi-AI non nasce per favorire una forza politica, una coalizione o un orientamento ideologico.
È costruito su principi applicabili nello stesso modo a tutti:
- preferenza nominativa;
- una sola candidatura per ogni candidato;
- conoscibilità preventiva del territorio nel quale si concorre;
- assegnazione dei seggi in base ai voti ricevuti;
- rappresentanza territoriale;
- premio di governabilità limitato;
- tutela delle opposizioni;
- equilibrio tra stabilità e rappresentanza;
- nessun vantaggio riservato a un partito determinato.
La differenza fondamentale può essere riassunta in una frase:
I partiti devono avere il diritto di selezionare e presentare i candidati, ma non quello di scegliere al posto dei cittadini chi sarà eletto.
La proposta non elimina i partiti e non ne riduce il ruolo costituzionale. Restituisce però agli elettori l’ultima parola sulla persona chiamata a rappresentarli.
La questione non è soltanto tecnica
Una legge elettorale non è una normale legge di organizzazione amministrativa.
È la regola attraverso la quale:
- si forma il Parlamento;
- si stabilisce il peso dei partiti;
- vengono scelti i rappresentanti;
- si determina il rapporto tra cittadini e istituzioni;
- si decide chi potrà modificare nuovamente quelle stesse regole.
Per questo non dovrebbe essere valutata soltanto sulla capacità di produrre una maggioranza parlamentare.
Prima ancora occorre rispondere a una domanda:
È accettabile che, salvo i limitati collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, tutti i parlamentari eletti sul territorio nazionale siano determinati dall’ordine predisposto dai partiti, senza consentire al cittadino di scegliere neppure uno dei candidati?
La governabilità è necessaria. Ma non può essere ottenuta facendo scomparire il cittadino dal momento in cui vengono concretamente individuati gli eletti.
Una richiesta al Senato
Ai componenti della Commissione Affari costituzionali e ai gruppi parlamentari non viene chiesto di aderire preventivamente alla proposta pubblicata su questo sito.
Viene chiesto almeno di verificare, prima dell’approvazione:
se la governabilità richieda davvero di sottrarre ai cittadini ogni scelta nominativa;
se la conoscibilità di liste corte possa sostituire il diritto di scegliere un candidato;
se sia necessario creare ulteriori liste bloccate per i seggi del premio;
se una legge elettorale possa essere considerata pienamente democratica quando l’ordine di tutti gli eletti è stabilito prima dell’apertura delle urne.
La legge elettorale appartiene all’intera comunità nazionale, non ai partiti che in un determinato momento dispongono della maggioranza parlamentare.
I partiti propongano. I cittadini scelgano.
“Altri progetti di Dialoghi-AI“ 
Home: Legge elettorale 
A.S. 1971 – Testo esaminato
Questa pagina e i documenti allegati analizzano il testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 17 luglio 2026.
Scarica il testo dell’A.S. 1971 analizzato – PDF
Per eventuali emendamenti, nuovi testi e aggiornamenti dell’iter:
Consulta la scheda ufficiale del Senato
Iter ed evoluzione parlamentare aggiornati al 2 settembre 2026
NOVITÀ – 5 settembre 2026
Proposta di clausola referendaria per garantire il ritorno alla disciplina precedente in caso di abrogazione della riforma.
NOVITÀ – Principio 16
Diritto alla candidatura individuale indipendente
Nuova proposta di emendamento all’A.S. 1971.

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Materiali sintetici sul quaderno civico “La legge elettorale è proprietà dei cittadini”.
Una riflessione in undici principi su scelta dell’elettore, rappresentanza, Parlamento e responsabilità dei partiti.
Scarica la nota di aggiornamento PDF
Scarica il 15° principio (PDF)
Scarica la Messa a terra della proposta PDF
Pagina approfondimenti A.S. 1971
DOSSIER – LEGGE ELETTORALE AL SENATO
Analisi concreta dell’A.S. 1971, possibili criticità costituzionali e proposta alternativa.
A cura di Oriano Ciamberlini – Dialoghi-AI.it
Nota di metodo
La proposta alternativa è stata sviluppata fino a descriverne concretamente candidature, voto, attribuzione dei seggi e premio di governabilità.
Non pretende tuttavia di sostituire il lavoro degli uffici legislativi: i parametri indicati restano aperti alla verifica costituzionale, tecnica e applicativa.
Lo scopo è offrire una base concreta di confronto.
ARCHIVIO
Qui le pagine dedicate ai Senatori durante la fase di approvazione della Legge in SENATO
Una buona legge elettorale non dovrebbe nascere per far vincere qualcuno.
Dovrebbe nascere per rafforzare la democrazia.
Per questo la legge elettorale non appartiene ai governi, non appartiene ai partiti, non appartiene alle coalizioni.
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