DISEGNO DI LEGGE DELEGA per l’attuazione del principio di durata certa dei procedimenti giudiziari

(da approvare con efficacia sospesa fino all’entrata in vigore della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, uno o più decreti legislativi diretti a garantire la durata certa e ragionevole dei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi.

2. La presente legge entra in vigore solo in caso di esito favorevole del referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

Art. 2 – Principi e criteri direttivi

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri:

a) stabilire, per ciascuna fase processuale, un termine massimo di durata, espresso in mesi, superato il quale si applicano misure correttive automatiche;

b) introdurre un sistema informatico nazionale di monitoraggio che consenta il controllo in tempo reale dei tempi di ciascun procedimento;

c) prevedere forme di priorità automatica per i procedimenti eccedenti i termini stabiliti;

d) introdurre un indennizzo automatico a favore delle parti processuali in caso di superamento ingiustificato dei termini;

e) attribuire responsabilità dirigenziale ai capi degli uffici giudiziari in caso di superamenti sistematici;

f) garantire che le misure di monitoraggio e controllo non incidano sull’autonomia e indipendenza della magistratura.

Art. 3 – Tempi massimi orientativi

1. I decreti legislativi dovranno orientarsi ai seguenti limiti di durata:

Indagini preliminari: 12 mesi;

Udienza preliminare: 6 mesi;

Primo grado: 18 mesi;

Appello: 12 mesi;

Cassazione: 9 mesi.

2. I termini potranno essere prorogati per giustificati motivi di particolare complessità, con provvedimento motivato e comunicazione obbligatoria ai Consigli Superiori della Magistratura.

Art. 4 – Monitoraggio e trasparenza

1. È istituito presso il Ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sulla durata dei processi, con compiti di raccolta dati, verifica dei tempi e pubblicazione annuale dei risultati.

2. L’Osservatorio redige un rapporto annuale al Parlamento, contenente indicatori di efficienza e proposte di revisione.

Art. 5 – Revisione periodica

1. Ogni tre anni il Governo, sentiti i due Consigli Superiori della Magistratura e il Consiglio di Stato, presenta al Parlamento una relazione di valutazione e può proporre modifiche ai termini di durata con decreto legislativo correttivo.

Art. 6 – Clausola di invarianza finanziaria

1. L’attuazione della presente legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando risorse già stanziate e fondi europei dedicati alla digitalizzazione della giustizia.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore solo in caso di approvazione definitiva della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del relativo esito referendario.

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