Art. 7-bis – Sgombero d’urgenza in caso di pericolo grave e recidiva violenta
1. Nei casi di occupazione illegittima di immobili, qualora sussistano elementi concreti e documentati che facciano ritenere fondato e attuale il pericolo di commissione di reati gravi ovvero sia accertata la recidiva di condotte violente poste in essere dagli occupanti, il Pubblico Ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari un provvedimento autorizzativo per lo sgombero immediato senza preavviso.
2. Il provvedimento è adottato dal giudice, anche in camera di consiglio e in forma monocratica, sulla base della relazione motivata del Pubblico Ministero e degli atti probatori allegati, tra cui informative di polizia giudiziaria, denunce, relazioni tecniche o sociali, documentazione fotografica o video.
3. L’autorizzazione può prevedere l’accesso forzato all’immobile, la sostituzione provvisoria delle serrature, la messa in sicurezza degli impianti e la custodia temporanea degli oggetti mobili rinvenuti, ove ciò sia necessario per prevenire pericoli immediati per l’ordine e la sicurezza pubblica.
4. Se le condizioni lo consentono, prima dell’esecuzione è richiesto il coinvolgimento dei servizi sociali competenti per la presa in carico di eventuali soggetti vulnerabili; qualora l’urgenza impedisca tale coinvolgimento preventivo, i servizi sono attivati immediatamente dopo l’esecuzione.
5. L’esecuzione dello sgombero avviene nel rispetto del principio di proporzionalità e con l’impiego della forza strettamente necessaria. Ogni atto è verbalizzato e documentato con modalità idonee e trasmesso entro quarantotto ore al giudice competente.
6. Contro il provvedimento autorizzativo e contro l’esecuzione è ammesso ricorso immediato al Tribunale in camera di consiglio; il ricorso è trattato con priorità.
7. Le modalità attuative e i protocolli operativi per l’esecuzione degli sgomberi urgenti, inclusi i criteri probatori minimi, le modalità di custodia temporanea dei beni, la sostituzione delle serrature e le procedure di controllo, sono definiti con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro competente per le politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Un rapporto semestrale sugli interventi effettuati ai sensi del presente articolo è trasmesso al Parlamento.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo
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