Art. 7-quater – Messa a disposizione volontaria di immobili per esigenze abitative temporanee
Le modalità operative, i requisiti degli immobili, le forme di garanzia e gli incentivi sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza abitativa connesse all’esecuzione di provvedimenti di rilascio, i Comuni, anche in forma associata, possono promuovere programmi di messa a disposizione volontaria di immobili ad uso abitativo non stabilmente occupati.
I proprietari che aderiscono ai programmi di cui al comma 1 possono concedere l’immobile in locazione temporanea a favore di soggetti individuati dall’amministrazione, con piena garanzia del pagamento dei canoni, della copertura dei danni e della restituzione dell’immobile alla scadenza.
La partecipazione ai programmi è su base volontaria e comporta, in favore del proprietario:
a) garanzia pubblica integrale dei canoni;
b) copertura dei danni eventualmente accertati;
c) incentivi fiscali o contributivi definiti con decreto attuativo;
d) priorità nell’accesso a eventuali fondi di riqualificazione.
La durata della locazione temporanea è determinata in modo proporzionato alle esigenze abitative e non può eccedere i limiti stabiliti dal decreto attuativo, ferma restando la facoltà di recesso nei casi previsti.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF
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