Art. 20 – Clausola di salvaguardia e immediata operatività
1. Le disposizioni della presente legge diventano immediatamente operative per le parti che non richiedono specifici decreti attuativi o regolamenti, anche in via transitoria, mediante l’utilizzo delle strutture e delle piattaforme già esistenti presso il Ministero della Giustizia e gli enti locali competenti.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, adotta con proprio decreto le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la piena operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti, del Fondo di Garanzia per i Proprietari Locatori e degli Sportelli comunali, anche in via provvisoria, fino all’emanazione dei decreti attuativi specifici.
3. Qualora i decreti e i regolamenti previsti dall’articolo 19 non siano adottati entro i termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede comunque, con decreto sostitutivo, entro i successivi sessanta giorni, assicurando il coordinamento operativo tra le amministrazioni competenti.
4. Le amministrazioni interessate sono tenute a cooperare mediante l’interoperabilità delle banche dati, la condivisione delle informazioni e la digitalizzazione dei procedimenti, anche in via sperimentale, per garantire la continuità dei servizi e l’effettività delle tutele.
In allegato trovate una ipotesi di Decreto Salvaguardia da emettere a cura del Governo subito dopo la’approvazione della Legge… in modo che diventi subito operativa senz attendere i vari decreti attuativi e regolamenti dei ministeri ed enti preposti
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo
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