Art. 21-bis Modifiche al Codice di procedura penale

Verifica preventiva della banca dati nazionale sfratti per l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari

1. All’articolo 284 del Codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Prima di disporre l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso un determinato immobile, il giudice competente verifica, tramite consultazione della Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti, che l’immobile non risulti iscritto nella banca dati nazionale degli sfratti e dei procedimenti di rilascio in corso. In caso di esito positivo, è fatto obbligo di individuare e disporre un luogo alternativo idoneo per l’esecuzione della misura cautelare.»

2. All’articolo 284, comma 5, dopo le parole *«nell’abitazione»* sono aggiunte le seguenti:

«, fermo restando l’obbligo di verifica preventiva di cui al comma 1-bis».

3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’interoperabilità tra le banche dati giudiziarie e la Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti, nonché i protocolli standard per l’aggiornamento delle informazioni relative agli immobili oggetto di provvedimenti esecutivi di rilascio.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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