Art. 13 Bis – Comunicazioni e irreperibilità

1. Tutte le comunicazioni relative alle procedure di rilascio, conciliazione, assistenza sociale e recupero dei costi sono effettuate mediante strumenti idonei a garantirne la tracciabilità.

2. In caso di irreperibilità del destinatario, le comunicazioni effettuate secondo le modalità previste dalla legge si intendono validamente eseguite ai fini della prosecuzione del procedimento.

3. La mancata ricezione materiale dell’atto non pregiudica l’efficacia della comunicazione, qualora sia garantita la conoscibilità legale del contenuto.

4. Resta fermo il diritto di difesa nelle sedi competenti.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *