Art. 14 Bis – Costi pubblici della procedura di rilascio

1. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sono approvate tabelle nazionali dei costi medi standard sostenuti dalla collettività nelle diverse fasi della procedura di rilascio.

2. I costi sono anticipati dallo Stato e costituiscono credito di natura amministrativa e civile, recuperabile nei confronti del soggetto responsabile quando ne ricorrano le condizioni.

3. Le tabelle sono rese note al destinatario della procedura in sede di conciliazione o mediante comunicazione tracciabile.

4. Ai fini del recupero dei crediti di cui al presente articolo, l’amministrazione competente può procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a verifiche periodiche di natura documentale mediante l’incrocio delle banche dati fiscali, previdenziali e patrimoniali disponibili, nonché a richiedere al debitore dichiarazioni aggiornate sulla propria capacità contributiva.

5. In presenza di incongruenze rilevanti tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle banche dati pubbliche, la posizione può essere segnalata agli organi competenti per gli accertamenti previsti dall’ordinamento.

Le attività di cui al presente comma non comportano controlli personali diretti né misure limitative della libertà individuale e non hanno natura sanzionatoria.

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