Art. 8-bis Presenza di soggetti sottoposti a misure cautelari domiciliari e coordinamento con la procedura di rilascio

1. Nell’ambito della procedura di mediazione locativa obbligatoria, gli organismi abilitati procedono, mediante collegamento con la Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti e con le autorità giudiziarie competenti, alla verifica dell’eventuale presenza nell’immobile di soggetti sottoposti a misure cautelari detentive domiciliari o a misure di sicurezza limitative della libertà personale.

2. Qualora sia accertata la presenza di tali soggetti, il giudice competente per l’esecuzione del provvedimento cautelare provvede, entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la data fissata per l’esecuzione del rilascio, al trasferimento della misura in altro luogo idoneo, assicurando la continuità e l’effettività della misura stessa, senza pregiudizio per la sicurezza pubblica e la certezza dell’esecuzione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici competenti all’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale in regime domiciliare **verificano previamente**, mediante consultazione della Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti, che l’immobile indicato non risulti iscritto nella banca dati nazionale degli sfratti e dei procedimenti di rilascio in corso. In caso di esito positivo, è fatto obbligo di individuare e disporre un luogo alternativo idoneo per l’esecuzione della misura.

4. La Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti è integrata con le banche dati giudiziarie competenti al fine di garantire il tempestivo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie civili e penali, anche ai fini della sicurezza pubblica e della certezza delle procedure esecutive.

5. L’esecuzione del provvedimento di rilascio non comporta, in alcun caso, l’applicazione di misure privative della libertà personale diverse da quelle previste dalla normativa penale vigente. L’eventuale ricorso a misure coercitive è consentito esclusivamente nei confronti dei soggetti che pongano in essere condotte penalmente rilevanti, nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle norme processuali vigenti.

6. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’integrazione delle banche dati, le procedure di comunicazione tra autorità giudiziarie civili e penali e i protocolli standardizzati per il trasferimento delle misure cautelari domiciliari.

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