Art. 8-ter Occupazioni abusive di immobili pubblici e alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli immobili di proprietà pubblica, ivi compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e quelli concessi da enti pubblici o territoriali a qualsiasi titolo, in caso di occupazione priva di titolo legittimo.

2. L’ente proprietario o gestore dell’immobile è tenuto, entro sessanta giorni dall’accertamento dell’occupazione abusiva, a proporre la domanda di rilascio mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti.

3. Il procedimento è soggetto ai medesimi termini e alle medesime modalità previste per le occupazioni di immobili privati, con priorità nell’esecuzione qualora la permanenza dell’occupante impedisca l’assegnazione ad aventi diritto.

4. Nei casi di soggetti in condizione di fragilità abitativa, i Comuni competenti attivano i protocolli previsti dai LEP abitativi per la presa in carico sociale, senza pregiudizio per l’esecuzione del rilascio.

5. In presenza di condotte penalmente rilevanti, il giudice può disporre l’applicazione delle aggravanti previste dall’articolo 7-bis.

6. Gli enti proprietari e gestori di ERP sono tenuti ad aggiornare costantemente la Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti con i dati relativi agli immobili oggetto di occupazione abusiva, ai fini del coordinamento con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF

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