Art. 8 – Espulsi da altri Stati Schengen Espulsione verso Paese terzo sicuro

1️⃣ Se uno straniero rintracciato in Italia è segnalato nel SIS II come destinatario di divieto di ingresso o espulsione da altro Stato membro:

  • l’autorità di pubblica sicurezza attiva immediatamente la procedura di riammissione verso lo Stato segnalante.

2️⃣ Se lo Stato segnalante conferma la riammissione e fornisce i documenti necessari:

➡️ trasferimento diretto al Paese membro che ha emesso l’espulsione.

3️⃣ Se la riammissione non è possibile entro 30 giorni per mancanza di cooperazione:

  • lo straniero viene preso in carico dall’Italia
  • e inserito nella procedura prevista dal presente disegno di legge come espulso non rimpatriabile.

4️⃣ In ogni caso, si mantiene valido il divieto di reingresso in area Schengen registrato nel SIS II.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla sicurezza/espulsioni in .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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