Art. 23 – Stabilizzazione eccezionale

1. Trascorsi 5 anni, può essere rilasciato un permesso di soggiorno eccezionale solo se congiuntamente:

a) il rimpatrio risulta definitivamente impossibile per cause non imputabili allo straniero;

b) il soggetto non ha mai violato le misure di controllo;

c) non presenta pericolosità sociale;

d) dimostra autosufficienza economica già acquisita;

e) ha collaborato continuativamente con le autorità.

2. Il rilascio non costituisce diritto soggettivo, ma valutazione discrezionale motivata.

3. Ogni violazione successiva comporta revoca immediata.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla sicurezza/espulsioni in .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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