Art. 4 – Trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio
1. Il trattenimento nei CPR è disposto esclusivamente quando:
a) sussistono fondati elementi per ritenere realisticamente eseguibile il rimpatrio entro un termine ragionevole;
b) il soggetto presenta rischio concreto di fuga o pericolosità per l’ordine pubblico.
2. Il trattenimento ha durata massima di 6 mesi.
3. La proroga fino a un massimo complessivo di 12 mesi è ammessa solo se:
a) sono in corso procedure consolari avanzate e documentate;
b) il rimpatrio risulta operativamente imminente.
4. Il trattenimento non può essere prorogato nei confronti di soggetti per i quali:
a) sia accertata l’impossibilità oggettiva di rimpatrio;
b) non emergano elementi nuovi idonei a superare tale impossibilità.
5. In tali casi, il soggetto è inserito senza ritardo nelle misure di cui al Capo VII.
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