Art. 17 – Profilazione delle competenze dello straniero
1. Al momento dell’identificazione dello straniero destinatario di espulsione o trattenimento, oltre ai dati biometrici e anagrafici, sono raccolte informazioni relative a:
a) livello di istruzione e formazione conseguita;
b) lingue parlate e grado di conoscenza della lingua italiana;
c) competenze professionali ed esperienze lavorative pregresse;
d) eventuali certificazioni tecniche o professionali possedute.
2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in una banca dati nazionale, interoperabile con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
3. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate ai fini della realizzazione dei programmi di responsabilizzazione e integrazione di cui agli articoli 17, 18 e 19, nonché per l’incrocio con le esigenze del mercato del lavoro.
4. Nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni all’ingresso per lavoro ai sensi delle norme vigenti, le amministrazioni competenti verificano preliminarmente la presenza, nella banca dati di cui al comma 2, di soggetti già presenti sul territorio nazionale in grado di soddisfare i fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese richiedenti.
5. I dati relativi alle competenze professionali possono essere condivisi con gli altri Stati membri dell’Unione Europea, affinché le imprese europee possano attingere prioritariamente a tale bacino di lavoratori già presenti in Europa in condizione di irregolarità amministrativa ma privi di pericolosità sociale.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla sicurezza/espulsioni in .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL
E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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