Art. 18– Identificazione linguistico-culturale dello straniero
1. Qualora lo straniero non collabori all’identificazione o non disponga di documenti idonei a comprovare la propria cittadinanza, l’autorità competente può avvalersi di esperti linguistico-culturali per determinare l’area geografica di provenienza, la lingua madre, il dialetto e gli elementi culturali rilevanti.
2. La valutazione di cui al comma 1 non costituisce prova definitiva della cittadinanza, ma può essere utilizzata ai fini della collaborazione con le autorità consolari degli Stati che, secondo criteri di verosimiglianza, potrebbero riconoscere lo straniero come proprio cittadino.
3. La valutazione linguistico-culturale può essere altresì utilizzata per individuare eventuali Stati membri dell’Unione Europea idonei all’inserimento lavorativo del soggetto, qualora questi non presenti profili di pericolosità sociale e collabori alle misure di responsabilizzazione previste dalla presente legge.
4. Gli esperti linguistico-culturali di cui al presente articolo sono accreditati dal Ministero dell’interno e operano nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla sicurezza/espulsioni in .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL
E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

Lascia un commento