Art. 19 – Permesso Speciale di Monitoraggio

1. Al termine del trattenimento nei CPR, se il rimpatrio non è possibile, è rilasciato un Permesso Speciale di Monitoraggio della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

2. Il permesso comporta:

a) obbligo di residenza in strutture pubbliche o accreditate;

b) presentazione periodica;

c) limitazioni alla circolazione;

d) eventuale controllo elettronico nei casi di rischio.

3. Ogni violazione comporta decadenza immediata e rivalutazione della misura.

E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di DDL sulla sicurezza/espulsioni in .PDF

E’ possibile scaricare il file .PDF che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo

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