Art. 11-ter – Attivazione sociale e reinserimento lavorativo dei soggetti sfrattati
1. È istituita, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Banca dati nazionale per l’attivazione sociale post-sfratto (BAS), finalizzata a promuovere il reinserimento lavorativo e la partecipazione a progetti di utilità pubblica dei soggetti destinatari di provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo.
2. Possono essere iscritti alla BAS, su base volontaria, i soggetti abili al lavoro e non classificati come fragili ai sensi della normativa vigente, che risultino destinatari di provvedimenti di sfratto o rilascio. L’iscrizione è disposta dai servizi sociali territoriali, d’intesa con il Comune competente e previa acquisizione del consenso dell’interessato.
3. I soggetti iscritti alla BAS possono essere impiegati, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela del lavoro, in attività di pubblica utilità, protezione civile, manutenzione e decoro urbano, supporto a eventi e iniziative civiche, nonché in servizi di assistenza territoriale o emergenza sociale, in coordinamento con i Comuni e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
4. Le attività di cui al comma 3 possono essere remunerate o compensate mediante l’attribuzione di crediti sociali o contributi integrativi da imputare al Fondo di transizione abitativa di cui all’articolo 11-bis, in misura proporzionale alle ore svolte e alle risorse disponibili.
5. I Comuni, attraverso i propri servizi sociali, curano l’aggiornamento periodico delle schede individuali nella BAS, segnalando l’eventuale reperimento di nuova occupazione, variazioni di residenza o condizioni di vulnerabilità sopravvenute.
6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell’Interno, della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
* i criteri di iscrizione e cancellazione dalla BAS;
* le modalità di impiego, formazione e coordinamento dei soggetti iscritti;
* le forme di tutela assicurativa e previdenziale;
* i meccanismi di conversione economica dei crediti sociali;
* le modalità di interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Sfratti (PDNS).
7. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, “senza oneri” alle attività di aggiornamento BAS/Comuni.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF
E’ possibile scaricare il file .PDF di 360 pagine circa che tiene traccia del mio scambio di vedute con ChatGPT e che ha portato a questa proposta di DDL

E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo
Lascia un commento