Art. 11-bis Fondo di transizione abitativa per nuclei incapienti non fragili
1. È istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un **Fondo di transizione abitativa** destinato a sostenere, in via temporanea e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari privi di titolo legittimo che, pur non rientrando nelle condizioni di fragilità ai sensi della presente legge, non dispongano di reddito sufficiente per accedere autonomamente al mercato locativo e per i quali non sussista disponibilità immediata di alloggi pubblici.
2. Il Fondo può essere utilizzato per:
a) sostenere contributi temporanei al canone di locazione per un periodo massimo di dodici mesi;
b) consentire la sistemazione in strutture abitative temporanee, pubbliche o private, attivate dai Comuni, Prefetture, Agenzie sociali per la casa o enti del terzo settore;
c) garantire, ove necessario, coperture integrative per oneri condominiali e utenze minime.
3. L’accesso al Fondo è subordinato alla sottoscrizione da parte del nucleo beneficiario di un patto di transizione abitativa, contenente:
a) l’obbligo di rilascio dell’immobile oggetto di provvedimento di sfratto;
b) l’impegno a collaborare attivamente nella ricerca di soluzioni abitative alternative;
c) la dichiarazione reddituale aggiornata e l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate per la verifica periodica della situazione economica.
4. Qualora, nel corso dei dodici mesi successivi alla fruizione del contributo, il nucleo familiare beneficiario consegua un reddito superiore alle soglie di incapienza stabilite con decreto attuativo, è previsto il rimborso, totale o parziale, delle somme erogate. L’importo e le modalità di restituzione sono determinati in proporzione al reddito conseguito, secondo criteri definiti con decreto ministeriale.
La riscossione coattiva delle somme dovute può avvenire mediante gli strumenti previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, anche tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5. Ai proprietari che stipulano contratti di locazione temporanea a canone concordato con nuclei beneficiari del Fondo di cui al presente articolo è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% del canone concordato, nei limiti delle risorse disponibili, al fine di incentivare l’offerta di alloggi ponte.
6. I Comuni e gli enti territoriali, anche in collaborazione con soggetti del terzo settore e con il Ministero dell’Interno, possono destinare unità immobiliari temporaneamente disponibili per la sistemazione ponte dei nuclei beneficiari del Fondo, al fine di favorire la liberazione anticipata dell’immobile oggetto di provvedimento di rilascio.
7. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i requisiti economici per l’accesso al Fondo;
b) le modalità di concessione, gestione e restituzione dei contributi;
c) i criteri per la determinazione delle soglie di incapienza e per l’eventuale rivalsa economica.
E’ possibile scaricare e leggere n tranquillità il testo completo dell proposta di Riforma degli Sfratti in formato .PDF
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E’ possibile scaricare il testo di legge in formato opuscolo… predispospo per prendere appunti e commentare articolo per articolo
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